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Abnorme superamento della quota subappaltabile. Aggiudichiamo?

  • Immagine del redattore: Pietro Falcicchio
    Pietro Falcicchio
  • 19 ott 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

Un’impresa veniva invitata a partecipare ad una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ripristino della condotta a mare dell’impianto di sollevamento acque bianche Piazza Volta, categoria prevalente OG7, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.


Detta impresa si classificava seconda; in sede di verifica dell’offerta, la SA chiedeva chiarimenti circa il subappalto cui l’aggiudicataria voleva ricorrere, volendo accertare il rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto. Effettuato tale adempimento, l’offerta era giudicata congrua sicché l’appalto veniva aggiudicato.


La seconda classificata adiva il TAR lamentando:

-violazione dell’art. 105 D.lgs. 50/2016 e della lex specialis poiché l’aggiudicataria dichiarava di voler subappaltare a terzi la posa condotta a mare con moto pontone, in quanto il subappalto così considerato avrebbe ampiamente superato il prescritto limite del 30%;violazione dell’art. 97 D.lgs. 50/2016 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria atteso che, pur ritenendo il controllo sull’ammissibilità del subappalto successivo all’aggiudicazione, la documentazione prodotta dalla aggiudicataria dimostrava in maniera chiara che la SA sbagliava a dichiarare congrua l’offerta.


Il Collegio chiamato a pronunciarsi evidenziava, però, che:

– non si può escludere la concorrente solo ove i documenti prodotti dal subappaltatore evidenzino il superamento della soglia del 30%, atteso che a) la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla sola indicazione di volontà di avvalersene; b) poiché il subappalto è soggetto ad autorizzazione, la quota eccedente il 30% non sarà autorizzata in sede esecutiva;

dall’esame del preventivo trasmesso dal subappaltatore all’aggiudicataria emerge, tuttavia, che l’opera de qua costituirebbe il 60% del valore totale dell’appalto, circostanza di evidenza talmente macroscopica da poter essere eccepita già in sede di verifica dell’offerta.

Conclude quindi il Collegio ritenendo che “l’aggiudicazione è illegittima, non essendo stato verificato un dato che era emerso e che, se non rettificato, avrebbe comportato l’affidamento di un appalto ad una ditta che aveva già manifestato il proposito di superare il limite percentuale del subappalto”.


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