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I nuovi sistemi di mobilità “intelligente”


Il rapido sviluppo tecnologico che caratterizza l’epoca moderna ha introdotto grandi novità, tra cui emerge la  MOBILITÀ INTELLIGENTE.

In tale ambito il legislatore ha avviato una serie di iniziative volte a favorire lo sviluppo di tecnologie di trasporto automatizzato, tra le più rilevanti vi sono la L. 27 dicembre n. 205 e il successivo Decreto Attuativo (D.M. 28 febbraio 2018).

Il nuovo assetto dei trasporti, avente ad oggetto i veicoli a guida totalmente automatica, sta rivoluzionando  il sistema  della responsabilità da circolazione stradale anche in virtù del differente ruolo del conducente.

Gli studi di settore hanno portato all’individuazione di ben 6 (da 0 a 5) livelli di automazione[1]. I primi tre livelli presuppongono che il conducente tenga il controllo del mezzo e dunque monitori costantemente la strada. Dunque i veicoli automatici cui è destinata la normativa sono solo quelli che si collocano ai livelli 3 e 4 della suddetta scala.

La questione verrà affrontata prendendo in considerazione tre profili soggettivi potenzialmente responsabili: il conducente, il proprietario e il produttore del veicolo.

1) La responsabilità del conducente.

La responsabilità del conducente in caso di sinistro stradale è tradizionalmente disciplinata dall’art. 2054 c.c., il quale al co. 1 pone in capo al conducente l’obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In tali fattispecie l’elemento psicologico dell’illecito è la colpa[2].

Ma con il rapido sviluppo tecnologico nel campo della mobilità e il diffondersi sempre più incalzante dei veicoli automatizzati, ci si domanda se e come tale norma possa adattarsi alla circolazione dei veicoli a guida totalmente automatica (poiché chi è a bordo non svolge alcun compito).

Si può sicuramente affermare che tra la responsabilità del conducente e il livello di automazione raggiunto dal veicolo sussista un rapporto di proporzionalità inversa, per cui al crescere del livello di automazione decresce la responsabilità del conducente; conseguentemente gli spazi di operatività della responsabilità del conducente sembrano destinati all’estinzione.

Orbene l’utente/conducente non avendo più alcun compito, non potrà più rispondere al rimprovero di negligenza, imprudenza o imperizia che costituiscono i presupposti per l’imputazione della responsabilità ex l’art. 2054 c.c.

Non sarà possibile neanche imputare la responsabilità al conducente  ex art. 2050 c.c., poiché anche questa ipotesi di responsabilità è fondata sulla colpa[3], che risiede nello svolgimento di attività pericolosa senza l’adozione di tutte le cautele necessarie a evitare che da essa possano derivare danni a terzi.

[1] V. framework accolto dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) e dalla Society of Automotive Engineers (SAE).

[2] Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 4130, in CED 2017.

[3] Cass 5 luglio 2017, n. 16637, in Mass. Giust. civ., 2017; Cass 15 luglio 2008, n. 19449, in Mass. Giust. civ., 2008.

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