Il rapido sviluppo tecnologico che caratterizza l’epoca moderna ha introdotto grandi novità, tra cui emerge la MOBILITÀ INTELLIGENTE.
In tale ambito il legislatore ha avviato una serie di iniziative volte a favorire lo sviluppo di tecnologie di trasporto automatizzato, tra le più rilevanti vi sono la L. 27 dicembre n. 205 e il successivo Decreto Attuativo (D.M. 28 febbraio 2018).
Il nuovo assetto dei trasporti, avente ad oggetto i veicoli a guida totalmente automatica, sta rivoluzionando il sistema della responsabilità da circolazione stradale anche in virtù del differente ruolo del conducente.
Gli studi di settore hanno portato all’individuazione di ben 6 (da 0 a 5) livelli di automazione[1]. I primi tre livelli presuppongono che il conducente tenga il controllo del mezzo e dunque monitori costantemente la strada. Dunque i veicoli automatici cui è destinata la normativa sono solo quelli che si collocano ai livelli 3 e 4 della suddetta scala.
La questione verrà affrontata prendendo in considerazione tre profili soggettivi potenzialmente responsabili: il conducente, il proprietario e il produttore del veicolo.
1) La responsabilità del conducente.
La responsabilità del conducente in caso di sinistro stradale è tradizionalmente disciplinata dall’art. 2054 c.c., il quale al co. 1 pone in capo al conducente l’obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, salvo che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In tali fattispecie l’elemento psicologico dell’illecito è la colpa[2].
Ma con il rapido sviluppo tecnologico nel campo della mobilità e il diffondersi sempre più incalzante dei veicoli automatizzati, ci si domanda se e come tale norma possa adattarsi alla circolazione dei veicoli a guida totalmente automatica (poiché chi è a bordo non svolge alcun compito).
Si può sicuramente affermare che tra la responsabilità del conducente e il livello di automazione raggiunto dal veicolo sussista un rapporto di proporzionalità inversa, per cui al crescere del livello di automazione decresce la responsabilità del conducente; conseguentemente gli spazi di operatività della responsabilità del conducente sembrano destinati all’estinzione.
Orbene l’utente/conducente non avendo più alcun compito, non potrà più rispondere al rimprovero di negligenza, imprudenza o imperizia che costituiscono i presupposti per l’imputazione della responsabilità ex l’art. 2054 c.c.
Non sarà possibile neanche imputare la responsabilità al conducente ex art. 2050 c.c., poiché anche questa ipotesi di responsabilità è fondata sulla colpa[3], che risiede nello svolgimento di attività pericolosa senza l’adozione di tutte le cautele necessarie a evitare che da essa possano derivare danni a terzi.
[1] V. framework accolto dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) e dalla Society of Automotive Engineers (SAE).
[2] Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 4130, in CED 2017.
[3] Cass 5 luglio 2017, n. 16637, in Mass. Giust. civ., 2017; Cass 15 luglio 2008, n. 19449, in Mass. Giust. civ., 2008.