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Inderogabilità della competenza dell’AIFA in tema di equivalenza terapeutica

  • cscafuro
  • 26 apr 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

Cinque Aziende Farmaceutiche hanno impugnato un decreto con cui la Regione Campania aveva imposto:

– la preferenza nella prescrizione dei farmaci senza brevetto rispetto a quelli con brevetto;

–  la somministrazione di predeterminate percentuali di farmaco per ogni categoria terapeutica;

Secondo il TAR:

–  simili obblighi, per essere legittimi, devono presupporre che i farmaci appartenenti alle categorie farmaceutiche interessate siano intercambiabili perché ritenuti equivalenti;

– ai sensi degli artt. 15, co.  11 ter,  del D.L. 95/12 e 117 della Costituzione, tale equivalenza terapeutica può essere espressa solo dall’AIFA (unico organo competente a svolgere questa valutazione);

– invece, introducendo le due limitazioni, la Regione aveva adottato, essa stessa, un’implicita valutazione di equivalenza fra diversi principiattivi, in parte lasciando tale valutazione anche ai medici;

– tuttavia, mancando la certificazione di equivalenza AIFA, e non potendo tale valutazione essere svolta dalle regioni o dai medici neanche indirettamente, i due obblighi sono illegittimi.

I Giudici confermano, ancora, l’inderogabilità della competenza dell’AIFA in tema di equivalenza terapeutica.

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