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Marketing: no alla raccolta punti senza specifico consenso.


Per poter partecipare ad un programma di raccolta punti e usufruire così di piccoli vantaggi il cliente non deve essere obbligato ad esprimere il consenso a ricevere pubblicità. Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato a una nota marca di pannolini l’ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati di oltre un milione e mezzo di persone, acquisiti in modo illecito mediante il form “raccolta punti” del sito della società.

Dagli accertamenti svolti è emerso che solo nei primi due mesi del 2018 la società ha inviato newsletter promozionali a circa un milione di indirizzi e-mail raccolti e utilizzati senza un valido consenso.

Ai clienti interessati alla raccolta punti, non veniva data la possibilità, come richiesto dalla normativa, di esprimere un consenso libero e specifico per le singole finalità di trattamento che la società intendeva svolgere, tra le quali vi era appunto l’attività promozionale. Per poter completare la registrazione e aderire al programma di fidelizzazione, i clienti erano invece obbligati a rilasciare due consensi generici, uno per la società e uno per i marchi collegati.

Oltre a disporre il divieto, il Garante ha ingiunto alla società, qualora intenda svolgere attività promozionali, di modificare il form di raccolta dati presente sul sito, affinché gli utenti possano esprimere un consenso libero e informato per tale finalità, applicando anche una sanzione amministrativa.

In sede di registrazione venivano richiesti agli utenti vari dati personali (come, tra gli altri, l’indirizzo fisico, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefonia fissa e quello di telefonia mobile), e, di rilasciare due consensi mediante altrettante caselle.

La libertà del consenso non è assicurata né quando viene richiesto un unico consenso per più diverse finalità di trattamento, né quando si assoggetta, la fruizione di un servizio, qual è il programma di raccolta punti ‒ per le quali peraltro la legge comunque non richiede l’acquisizione di consenso alla previa autorizzazione a trattare i dati conferiti, ai fini di tale servizio, per finalità diverse, qual è quella promozionale o quella statistica. Ciò, con la conseguenza che i dati raccolti dal titolare per l’erogazione del servizio vengono di fatto piegati ad una finalità diversa da quella che ne ha giustificato la raccolta, in violazione, dunque – oltre che del principio del consenso anche dei principi di correttezza e finalità del trattamento dei dati personali.

Occorre poi ricordare che ogni trattamento che comporti l´identificabilità degli interessati necessita del loro consenso specifico, informato e distinto per ciascuna finalità .

Garante della Privacy: Provvedimento del 12 giugno 2019 [9120218]

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