Omesse dichiarazioni art. 80. Sanzioni ANAC.
- Pietro Falcicchio
- 28 dic 2017
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Una impresa partecipa ad una gara, in qualità di mandataria dell’ATI, ed omette di presentare la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 (già art. 38 codice previgente) relativamente a una procuratrice speciale munita di ampia rappresentanza.
Oltre ad essere esclusa dalla gara, l’ANAC irroga all’impresa la sanzione economica di € 10.000,00 oltre all’interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.
L’impresa insorge innanzi al TAR ritenendo illegittime le suddette sanzioni.
Il TAR accoglie il ricorso affermando che l’art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163/06 (ora art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016), fa espresso riferimento solo al caso di presentazione di “falsa dichiarazione o falsa documentazione” e non anche a quello di mera omissione di dichiarazione o documentazione.
Indi, escluso ogni automatismo tra esclusione, omissione e potere sanzionatorio di inibizione da parte dell’ANAC, deve ritenersi che in caso di omessa dichiarazione è legittima l’esclusione ma non la sanzione economica ed interdittiva poiché l’ipotesi di “falsa dichiarazione o falsa documentazione”, su cui si fonda il potere sanzionatorio dell’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del codice, non è equiparabile alla fattispecie “omissione di dichiarazione o documentazione”. Detta norma deve essere qualificata di stretta interpretazione e, dunque, non può trovare applicazione analogica.
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