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  • Immagine del redattoreOriana Antonacci

PRIVACY: attenzione ai contenuti offensivi verso il datore di lavoro.


Tutto quello che viene scritto sui social, anche fuori l’orario di lavoro, può essere usato contro un lavoratore, se ha contenuti offensivi verso il datore di lavoro e i colleghi.

Spesso i lavoratori dimenticano che i social media sono piattaforme aperte ad una massa indistinta di persone e così, varcando il sottile confine tra libertà di espressione e dignità altrui, finiscono per incorrere in responsabilità, anche per possibili illeciti di natura penale quali la diffamazione.

Un danno di immagine all’azienda, un insulto grave al superiore o ancora la rilevazione di informazioni e fatti che dovrebbero essere riservati, rappresentano tutti esempi concreti per poter sanzionare un dipendente per via di un post su Facebook, Twitter, LinkedIn o simili.

I casi più frequenti sono le offese verso l’azienda o i suoi dirigenti.

Sul punto la giurisprudenza è molto ferma e poco tollerante, molteplici sono state infatti le pronunce che hanno riconosciuto la possibilità di licenziare per giusta causa chi pubblica frasi offensive verso l’azienda, i dirigenti o i colleghi a mezzo social.

Vi sono casi, però, in cui il lavoratore posta sui social media messaggi che, pur essendo particolarmente sconvenienti (testi razzisti, sessisti, incitamento alla violenza ecc ecc), non hanno alcuna attinenza con il lavoro. Sulla questione non vi è ancora una risposta certa, sicuramente la strada seguita dai Giudici è quella di punire tali comportamenti solo qualora l’azienda provi che tali condotte abbiano avuto un’incidenza negativa sul rapporto di lavoro

Sul punto è intervenuto il Garante Privacy, affermando che sarebbe opportuno e consigliabile elaborare delle specifiche policy aziendali, contenenti le norme di comportamento da tenere in materia di utilizzo dei social network.

[i]Registro dei provvedimenti, n. 243 del 18 aprile 2018

Registro delle deliberazioni, n. 13 del 1° marzo 2007

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