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Ricettività nel Lazio: il Consiglio di Stato sulla deroga alle superfici minime



La deroga prevista a norma dell’art. 13-quater, co 1 , punto 1 del R.R. del Lazio n. 17 del 2008, come modificato e integrato dal successivo R.R. nn. 22 del 2014, che permette alle strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014 di mantenere la superficie “la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a quattro e cinque stelle”, non introduce un regime derogatorio ex novo usufruibile da tutte le attività ricettive bensì consente il mantenimento di deroghe precedentemente concesse, senza aggiungerne di nuove.


Lo afferma il Consiglio di Stato (Sez. V), in una recentissima sentenza: la controversia prendeva le mosse dal diniego di Roma Capitale all’accesso al regime derogatorio dei requisiti dimensionali standard delle strutture alberghiere ricettive, come esplicato nell’art. 13 del R.R. Lazio n. 17 del 2008.


Da un lato, l’impresa riteneva che per l’applicazione del regime derogatorio al dimensionamento minimo delle camere alberghiere la norma richiedesse il solo requisito dell’esistenza della struttura alberghiera al 30 settembre 2014. Dall’altro, il Comune evidenziava come la deroga operasse con riferimento alle strutture esistenti già al 30 settembre 2014, che avessero già usufruito del regime derogatorio al dimensionamento minimo d’obbligo.


Il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi proposta dall’Amministrazione resistente, evidenzia come la natura transitoria della disposizione in esame voglia fare in modo che le imprese che già abbiano usufruito del regime derogatorio in questione possano mantenere la metratura autorizzata in virtù di una disciplina previgente. Per contro, tale regime derogatorio non è accessibile a qualsiasi altra struttura alberghiera ricettiva esistente al 30 settembre 2014.


La ratio della deroga emerge chiaramente anche da un raffronto sistematico con la successiva disposizione di cui all’art. 13-quater, co. 1, punto 3 del R.R. Lazio n. 17 del 2008. In questo caso, il legislatore regionale vuole istituire un regime derogatorio dei requisiti standard per la superficie delle camere per le strutture ricettive esistenti alla data del 30 settembre 2014 che prevedono l’installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste.


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