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Riqualificazione e recupero delle strutture alberghiere

  • Immagine del redattore: Andrea Di Leo
    Andrea Di Leo
  • 19 apr 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

Il fatto: un’impresa, proprietaria di una residenza turistico-alberghiera, realizzata in zona di PRG a destinazione ricettiva, trasforma l’immobile in case per vacanze. Il Comune contesta l’abusivo mutamento di destinazione d’uso e la conseguente lottizzazione abusiva ex art. 44 DPR 380/01.

Per il Consiglio di Stato il provvedimento è legittimo: l’insediamento di case per vacanze è incompatibile con la destinazione ricettiva prevsita dal PRG. Infatti , tale attività è collocabile solo in zona residenziale.

Inoltre, simili limitazioni (superabili solo, ex ante, tramite variante urbanistica) non possono ritenersi illegittime e in contrasto con la tutela della proprietà privata di cui all’art. 42 della Costituzione.

A tal proposito, peraltro, la sentenza richiama anche l’art. 31 della l. n. 164/2014 (“Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri”): che, nel consentire espressamente la trasformazione degli alberghi in c.d. condhotel, prevede, comunque, che il passaggio alla destinazione residenziale impone la previa rimozione del vincolo di destinazione ricettiva.

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