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Volontariato e P.A.: cambia il vento sul rimborso degli oneri assicurativi

  • Immagine del redattore: Aurora Donato
    Aurora Donato
  • 13 dic 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

Dopo il consolidarsi di un orientamento restrittivo da parte di numerose Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che avevano confermato l’illegittimità – anche dopo l’emanazione del Codice del Terzo settore – dell’accollo da parte dei Comuni degli oneri assicurativi a favore di singoli volontari che prestino servizio a titolo individuale, è stata chiamata a esprimersi sulla questione la Sezione delle autonomie.

Travolgendo gli orientamenti precedenti, la Sezione ha argomentato che non vi sono preclusioni a che le Amministrazioni locali, ove ricevano l’offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l’ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del loro servizio, purché tale coinvolgimento si basi sulla libera scelta del volontario e non determini l’instaurazione di vincoli di subordinazione. Infatti, l’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 117/2017, prevede che i volontari svolgano attività in favore della comunità e del bene comune “anche” per il tramite di un ente del Terzo settore.


Pertanto, la deliberazione ha chiarito che gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, prevedendo la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio.


La Sezione  autonomie, però, ha posto alcune condizioni: l’adozione da parte dell’ente di un apposito regolamento e l’istituzione di un registro dei volontari, anche al fine di individuare i soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa.

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