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  • Immagine del redattoreRosamaria Berloco

Il tassista può rifiutare di espletare la corsa richiesta?


Un soggetto, che svolge attività di trasporto taxi, si trovava nel posteggio taxi situato presso gli arrivi internazionali dell’aeroporto di Fiumicino.

Si avvicinava una donna di nazionalità americana, accompagnata da un uomo di nazionalità italiana che camminava poco distante. Il tassista che si trovava in fila approssimativamente in quinta posizione scendeva dall’auto e invitata la signora a salire, con l’aiuto di altre due persone a terra, che la incoraggiavano a salire sul taxi saltando la fila dei clienti.

Giunto sul luogo anche l’uomo, vedendo l’autista aprire il portellone posteriore della vettura e domandare alla signora la destinazione, rispondeva egli stesso alla domanda.

Il tassista, accortosi della presenza di un secondo passeggero di nazionalità italiana, decideva di non trasportare i clienti a destinazione.

A seguito di tale episodio e della denuncia inoltrata dal passeggero, il Comune di Roma disponeva la sospensione temporanea della licenza comunale nella misura di 30 giorni, provvedimento impugnato dal tassista innanzi al TAR.

Il Collegio respinge il ricorso e conferma l’obbligatorietà della prestazione del servizio taxi all’interno del Comune di riferimento.

Come previsto dalla legge regionale Lazio n. 58 del 26.10.1993 recante “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.”, il servizio taxi è indirizzato verso una platea indifferenziata di utenti.

L’articolo 3, comma 2, della legge citata, disciplina che il prelevamento dell’utente e così anche l’inizio del servizio devono avere luogo nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, stabilendo che all’interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria”. 

L’inosservanza di questo obbligo di comportamento implica l’applicazione di una sanzione che consiste, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del nuovo codice della strada, nella sospensione per un periodo pari a 30 giorni (in caso di prima inosservanza) della licenza o dell’autorizzazione ad erogare il servizio (art. 4, comma 1, lett. a) l. 58/1993).

Così è da ritenersi legittima la sanzione irrorata a carico di un tassista che oppone rifiuto a espletare la corsa posto che tale condotta integra gli estremi della responsabilità in relazione al rifiuto d’affitto del taxi.

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